Statuto dell'Associazione
 
Art. 1) Denominazione
È costituita l'Associazione di diritto privato, "Aiuto Ayomé Africa", senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
 
L’Associazione ha durata illimitata.
 
Art. 2) Sede
La sede dell'Associazione è fissata presso la “Parrocchia di Morbio Inferiore, Svizzera”. Potrà essere variata con normale delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.
 
Art. 3) Finalità, mezzi e campo di attività
L'associazione ha lo scopo di:
 
  • Promuovere, in Svizzera e all’estero, campagne per la raccolta dei fondi atte alla realizzazione di progetti umanitari e di promozione economica, stabiliti dall’associazione, a favore della popolazione togolese di Ayomé e dei villaggi limitrofi per migliorare la loro qualità di vita (a partire da quella sanitaria) ed incentivare lo sviluppo anche attraverso la creazione di cooperative, scuole di formazione.
  • Coinvolgere la società civile e sensibilizzare l’opinione pubblica suscitando uno spirito di solidarietà e di amicizia con la popolazione togolese,  organizzando anche campi di lavoro.
  • Favorire relazioni con  istituzioni in Svizzera ed all’estero che si riconoscano nello scopo dell’Associazione.
  • Promuovere e organizzare incontri, dibattiti, conferenze ed iniziative culturali attraverso tutti i mezzi di comunicazione che la società di oggi dispone per far conoscere l’ associazione.
  • Curare la produzione, la pubblicazione e la diffusione di materiali di tipo bibliografico, audio, video e multimediale che l’associazione riterrà necessari per il raggiungimento del suo scopo.
  • Allestire e gestire un sito internet come strumento privilegiato d’informazione e comunicazione e per la realizzazione dei succitati scopi.
 
Art. 4) Soci e quota sociale
Può far parte dell'Associazione, chiunque si riconosca negli scopi, nei progetti e nelle attività dell'Associazione (persone, enti e associazioni), tutti con diritto a un solo voto.
Si suddividono in soci fondatori e soci ordinari
Sono soci fondatori quei soci ordinari che hanno tracciato le linee fondamentali del presente statuto e hanno avviato l'attività associativa. In ordine alfabetico, sono:
  • Agustoni Mariuccia
  • Bolognini Gianfranco
  • Cavadini Maria Luisa
  • Crivelli Pasquale
  • De Lorenzo Fraschini Patrizia
  • Doninelli Moreno
  • Leonardi Rita
  • Lunghi Antonietta
  • Lunghi Renzo
  • Mombelli Franca
  • Morandi Mario
  • Rizzi Carlo
  • Sciuchetti Elvezia
  • Tafou Don Valentino
  • Tantardini Mirko
  • Zanini Giuseppe
Tutti i soci, senza distinzione, sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
La qualifica di socio si perde per dimissioni scritte e/o morosità.
Ai soci non incombe nessun altro onere, se non quello del pagamento della suddetta quota sociale.
 
Art. 5) Organi sociali
Sono organi dell'Associazione:
  • l' Assemblea generale dei soci
  • il Comitato direttivo
  • i Revisori dei conti
 
Art. 6)  Esercizio sociale
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
 
Art. 7) L'assemblea generale dei soci
L’insieme di tutti i soci costituisce l'Assemblea generale che è l’organo sociale supremo dell’Associazione.
Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Essa delibera su:
  • L’approvazione e modifiche dello statuto.
  • L’elezione del Comitato Direttivo ed i revisori dei conti.
  • L’approvazione del bilancio consuntivo, con relativo scarico al comitato ed a quello preventivo relativo al piano delle attività.
  • Su indirizzi e direttive generali dell'Associazione.
  • Su progetti e azioni da svolgere.
  • Determinare la quota sociale annua.
  • Le decisioni sulle trattande proposte dal comitato.
 
In via ordinaria, essa é convocata dal Comitato direttivo, almeno una volta l’anno, comunque entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, nella sede sociale o altrove, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione che deve essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima dell'assemblea.
 
In via straordinaria, l'assemblea può essere convocata da 2/3 (due terzi) dei membri del comitato o da 1/5 (un quinto) dei soci (in regola con le quote), che ne facessero richiesta. Qualunque convocazione è sempre eseguita dal comitato, quindi  in caso di richiesta da parte di 1/5 dei soci, la richiesta deve essere inoltrata per iscritto al comitato che provvederà ad indire l’assemblea straordinaria richiesta.
 
In caso di urgenza può essere convocata dal revisore dei conti, per motivi inerente il mandato affidatogli.
 
L'Assemblea è valida indipendentemente dal numero dei soci presenti Nelle riunioni sociali ogni socio partecipante può ricevere non più di una delega scritta e firmata.
 
L'Assemblea decide di norma a maggioranza semplice, con alzata di mano, salvo richiesta diversa di 1/3 dei presenti.
 
Art. 8) Comitato Direttivo
Il comitato direttivo è l'organo esecutivo dell'assemblea dei soci e svolge il lavoro effettivo dell'associazione.
 
È composto da Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Presidente ad Honorem e consiglieri, comunque di un minimo di cinque membri ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea previa candidatura o auto-candidatura. Esso delibera sulla base della maggioranza semplice dei votanti avente diritto.
Il Comitato svolge il programma deciso dall'assemblea e per lo svolgimento delle sue attività può ricorrere a specifiche competenze dei singoli soci e di esperti esterni.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza limiti. Mentre il Presidente è eletto dall'Assemblea, la distribuzione degli incarichi all'interno del Comitato - vicepresidente, segretario e tesoriere, viene effettuata per nomina dal Comitato stesso. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente. Assume le sue decisioni con la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente.
 
Art. 9) Il Presidente
Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice dei presenti,  previa candidatura  o auto-candidatura. In caso di parità si dà luogo ad un ballottaggio.
 
Il presidente dura in carica tre anni ed  è rieleggibile senza limiti. Ha firma collettiva a due con un membro del comitato.
In caso di necessità è sostituito pro tempore dal Vicepresidente.
Il Presidente, di concerto con il Comitato Direttivo, dirige l'attività dell'associazione e adotta i provvedimenti necessari per il suo funzionamento. In caso di divergenza tra presidente e comitato si procede a votazione. In caso  di parità il presidente ha voto doppio.
 
Art. 10) Il Vicepresidente
Il vicepresidente, scelto dal comitato tra i consiglieri eletti, supplisce a tutti gli effetti il presidente in caso di assenza o di impossibilità. Qualora il Vice Presidente fosse impossibilitato subentra il Presidente ad Honorem.
 
Art. 11) Il Presidente ad honorem
Questa associazione é nata raccogliendo l’appello di Don Valentin Tafou, l’assemblea dei soci, lo nomina Presidente ad honorem, come membro fisso del Comitato e quindi con diritto di voto, fino a sua rinuncia o dipartita.
 
Art. 12) Il Segretario
Il segretario esegue i provvedimenti adottati dal Comitato direttivo e dal Presidente, cura l'organizzazione pratica e il rapporto con i soci, provvede alla registrazione delle adesioni e ai rinnovi, alla diffusione di convocazioni e comunicazioni, cura la corrispondenza, redige il verbale delle riunioni, delle delibere e dei regolamenti. Il suo lavoro può essere integrato con l’ausilio del tesoriere.
 
Art. 13) Il tesoriere
Il tesoriere ha il compito di tenere la contabilità dell’associazione e tutto ciò che è inerente la gestione dei fondi (quote sociali, padrinati, ecc…). comunicando in tempo utile le eventuali problematiche di liquidità. Il suo lavoro può essere integrato con l’ausilio del segretario.
 
Art. 14) Il patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
  1. dalle quote annuali dei soci,
  2. dai mezzi finanziari per raggiungere lo scopo, conformemente all’Art.3: essi sono costituiti da offerte, sottoscrizioni, lasciti e ogni altra forma spontanea di elargizione e donazione, come pure i ricavi da proprie pubblicazioni o da qualunque attività svolte in proprio, senza alcun condizionamento o imposizione.
  3. da quote straordinarie elargite a titolo facoltativo e ratificate dall'assemblea.
 
Art. 15) Il bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il comitato direttivo dovrà provvedere alla realizzazione del bilancio per sottoporlo all'approvazione dell'assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
 
Art. 16) Diritto di firma

Il Comitato designa le persone autorizzate a firmare e le modalità di firma.

 
Art. 17) Revisori dei conti

Ai revisori dei conti spetta l’esame del bilancio dell’esercizio concluso ed il tempestivo allestimento del rapporto di revisione. I revisori non possono far parte del comitato direttivo.

 
Art. 18) Principi Amministrativi

L’Associazione tiene una contabilità a partita doppia, allestendo annualmente un bilancio con conto economico ed un rapporto d’attività analitico.

 
I fondi dell’associazione vanno impiegati integralmente per la promozione degli scopi sociali, salvo una riserva di liquidità non superiore alle presunte spese amministrative di un esercizio.
 
Art. 19) Scioglimento
Lo scioglimento ed il piano di liquidazione dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria dei soci con il voto dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto.
 
L'Assemblea deve essere convocata:
  • con un mese di preavviso
  • con trattanda unica “Scioglimento dell’associazione e piano di liquidazione”
  • provvederà alla nomina di uno o più liquidatori
  • e delibererà in ordine alla devoluzione dell'attivo patrimoniale per fini analoghi a quelli previsti dal presente statuto o per beneficenza.
 
Art. 20) Primo esercizio sociale ed entrata in vigore
Il primo bilancio d’esercizio sociale è iniziato con l’approvazione dello statuto in occasione dell’assemblea del 21.12.2004.
 
 
Modificato ed approvato nel corso dell’assemblea ordinaria che si è tenuta a Morbio Inferiore il 05.05.2009.